
Serenissima Gran Loggia d'Italia
Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori

Gran Loggia Nazionale
La Gran Loggia, denominata Serenissima Gran Loggia Nazionale, è la suprema Autorità della Comunione Massonica Italiana ed ha la rappresentanza delle Logge della Comunione Massonica Italiana. È l’Organo legislativo della Comunione Massonica Italiana. (Art. 25 - Nozione)
La Serenissima Gran Loggia Nazionale è costituita dal Gran Maestro, il quale la presiede d’autorità, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili, insediati nelle Logge della Comunione Massonica Italiana. Partecipano alla Serenissima Gran Loggia Nazionale i Fratelli con il Grado di Maestro Libero Muratore, i Visitatori e gli Ospiti. Il diritto di voto è riservato al Gran Maestro, ai Gran Dignitari ed ai Maestri Venerabili in carica. (Art. 26 - La struttura)
La Serenissima Gran Loggia Nazionale:
a) emana, modifica, abroga ed interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine;
b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Governo dell’Ordine della Comunione Massonica Italiana, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione Massonica Italiana;
c) approva i Rituali;
d) discute la Relazione morale del Grande Oratore, quella amministrativa del Gran Segretario Generale, quella finanziaria del Gran Tesoriere e quella del Governo dell’Ordine;
e) esamina il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e vota separatamente sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulla relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori, elegge i Membri elettivi del Governo dell’Ordine;
f) celebra l’insediamento del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari;
g) elegge il Presidente ed i Membri del Collegio dei Grandi Architetti Revisori, ovvero il Grande Architetto Revisore ed i tre Grandi Architetti Aggiunti;
h) elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale;
i) determina, su proposta del Governo dell’Ordine, l’ammontare delle capitazioni e delle tasse e, comunque, di ogni contribuzione;
j) determina, su proposta del Governo dell’Ordine, il riconoscimento delle Comunioni Estere, che abbiano i requisiti di cui all’art. 6 della presente Costituzione;
k) delibera l’instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali, che si conformino ai Principi universali ed alla Tradizione massonica;
l) è competente a giudicare, in secondo ed ultimo grado, le impugnazioni avverso le sentenze emesse, in primo grado dalla Corte Centrale riunita in Sessione Plenaria, nei confronti del Gran Maestro, per Colpe Massoniche compiute in ragione del suo Ufficio;
m) nomina i Grandi Maestri Onorari, su proposta del Governo dell’Ordine.
(Art. 27 – Le competenze)